Testo depositato:
Negli ultimi anni operatori digitali esteri come Revolut hanno rafforzato la loro presenza sul mercato svizzero. Tali attori non si limitano più a offrire mezzi di pagamento, ma propongono ormai una gamma ampia di servizi finanziari, inclusi cambi, custodia, investimenti e altre prestazioni assimilabili a quelle bancarie.
Essi acquisiscono clientela in Svizzera tramite canali digitali, pur senza essere sempre assoggettati allo stesso quadro normativo e prudenziale imposto agli istituti svizzeri. Ciò solleva interrogativi sia in termini di tutela della clientela, sia sotto il profilo della parità di trattamento concorrenziale.
La situazione è particolarmente delicata nelle regioni di frontiera, dove gli operatori svizzeri del settore finanziario incontrano spesso restrizioni o ostacoli per accedere ai mercati dei Paesi vicini, mentre fornitori digitali esteri possono rivolgersi con relativa facilità al pubblico svizzero.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
- Come valuta il fatto che alcune banche online estere, inizialmente attive soprattutto nei pagamenti, si siano trasformate in fornitori di servizi finanziari a 360 gradi che acquisiscono clientela in Svizzera?
- Ritiene che il quadro giuridico attuale garantisca una sufficiente parità di trattamento tra operatori svizzeri e operatori esteri attivi digitalmente sul mercato svizzero?
- Come valuta, sotto il profilo della reciprocità, il fatto che operatori svizzeri incontrino limiti nei Paesi vicini, mentre banche online estere possono penetrare il mercato svizzero con minori vincoli?
- Ritiene opportuno valutare di precisare o adeguare la normativa quando un operatore estero si rivolge attivamente al mercato svizzero e offre, oltre ai pagamenti, anche investimenti o altri servizi finanziari?
- Non si ritiene di fare una valutazione per intervenire a normare queste realtà, in ossequio alla parità di trattamento, alla tutela della clientela e alla credibilità della piazza finanziaria svizzera?